PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Stresa.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Piemonte su richiesta del sindaco del comune di Stresa, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa al comune per il periodo 1 gennaio-31 dicembre.

Art. 2.

      1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Stresa deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

Art. 3.

      1. La regione Piemonte, in conformità al proprio ordinamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

 

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          b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con slot-machine;

          c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

          f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 40 per cento al comune di Stresa, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

          b) il 35 per cento alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

 

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          c) il 25 per cento alla regione Piemonte che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

      2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo viene effettuato dal comune di Stresa, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 5.

      1. Il presidente della giunta della regione Piemonte, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.
      3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Stresa o in comuni ubicati su sponda piemontese del Lago Maggiore, a meno di quindici chilometri dal comune di Stresa.

Art. 6.

      1. Alla casa da gioco di Stresa si applica la disposizione di cui al numero 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.